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C’era una volta la Transizione Ecologica

La Transizione Ecologica non nasce come slogan: è l’etichetta istituzionale che l’Italia ha scelto nel 2021 con l’istituzione del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi ridenominato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il concetto discende dal Green Deal europeo e dalla Legge europea sul clima, che fissano obiettivi giuridicamente vincolanti: la neutralità climatica entro il 2050 e la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L’Italia ha recepito questi obblighi attraverso il PNIEC (Piano nazionale integrato energia-clima) e il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), con la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

la domanda alla base di questi strumenti normativi è quanta nuova energia rinnovabile è necessario installare?

Le Direttive europee sulle energie rinnovabili

La RED (Renewable Energy Directive) è la cornice comunitaria che governa gli obiettivi sulle rinnovabili. È stata varata nel 2009 (RED I), riscritta nel 2018 (RED II) e aggiornata nel 2023 (RED III).

La Direttiva RED I ha fissato per il 2020 un target UE del 20% di rinnovabili sui consumi finali lordi e obiettivi nazionali differenziati; per l’Italia, il target nazionale era il 17%. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 28/2011, e con il DM 15 marzo 2012 (burden sharing) ha ripartito tra Regioni e Province autonome gli obiettivi 2020 di rinnovabili sui consumi finali lordi.

La RED II ha alzato il target UE al 32% al 2030 e ha rafforzato il quadro autorizzativo, e la successiva RED III ha alzato il target UE al 42,5% di rinnovabili nei consumi finali UE entro il 2030 e ha introdotto il concetto delle renewables acceleration areas. Per l’Italia, l’obiettivo non è più in percentuale, ma consiste nella produzione di 80.001 MW di nuova potenza rinnovabile al 2030. l’Italia ha recepito la RED II tramite il D.Lgs. 199/2021, che stabilisce che le Regioni, con legge propria, debbano individuare aree idonee e aree non idonee allo sviluppo di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER). Con il DM 21 giugno 2024 l’Italia ha definito i criteri comuni per individuare aree idonee e non idonee e ha ripartito l’obiettivo nazionale di nuova potenza rinnovabile al 2030 tra Regioni e Province autonome (burden sharing).

Dopo aver stabilito quanta energia rinnovabile installare, la domanda che si pongono questi strumenti diventa: dove, come e in quanto tempo?

l’Italia disegna la cornice, le Regioni decidono il quadro

Il primo decreto di burden sharing aveva ripartito tra Regioni e Province autonome la quota di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2020 sui consumi finali lordi, fissando per l’Abruzzo un obiettivo pari al 19,1% di rinnovabili nei consumi finali lordi al 2020. I dati ufficiali dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo (Energia in Abruzzo 2024) mostrano che l’Abruzzo aveva superato l’obiettivo 2020 con ampio margine, con la quota regionale di rinnovabili al 2020 al 28%.

Ad oggi, il DM 21 giugno 2024 assegna all’Abruzzo un obiettivo di 2.092 MW di nuova potenza rinnovabile da installare entro il 31 dicembre 2030. Il percorso è scandito da tappe annuali, con una prima verifica sostanziale fissata a 640 MW entro il 31 dicembre 2025.

La Regione ha recepito la disciplina nazionale con la LR 25 marzo 2025 n. 8, che individua le aree idonee e le aree non idonee alle FER. Tra le idonee figurano aree come tetti e coperture, aree interne agli impianti industriali, aree adiacenti alla rete autostradale, cave e discariche dismesse, pertinenze infrastrutturali, oltre che interventi di rifacimento e repowering. Tra le aree non idonee figurano beni paesaggistici e culturali tutelati, tutte le aree protette incluse le aree Natura 2000 (con una fascia di rispetto di 3 km per gli impianti eolici), porzioni di aree agricole con vincoli/agevolazioni pubbliche non ancora scadute, aree agricole con colture permanenti, boschi e altre specifiche esclusioni localizzate.

In seguito, con la LR 1 agosto 2025 n. 22, la Regione ha esplicitato l’effetto procedurale: nelle aree non idonee non si applicano in alcun caso i regimi autorizzativi semplificati, che restano riservati alle idonee. Ne consegue che la classificazione idonea/non idonea funge da spartiacque operativo per gli uffici e per gli operatori economici.

Una delle declinazioni più significative riguarda un’area agricola strategica della Regione, ossia il comprensorio del Fucino, classificato come non idoneo. La scelta è stata motivata sulla base della valenza strategico-economica e la vocazione agricola dell’area, e poiché l’agrivoltaico è giuridicamente una forma di fotovoltaico a terra (pur con soluzioni sopraelevate), rientra nel medesimo divieto all’interno del comprensorio. La mappa riportata di seguito riporta le principali aree non idonee richiamate dalla LR 8/2025: in verde chiaro le aree protette (che comprendono le aree Natura 2000), in verde scuro i boschi, e in altri colori le colture permanenti (vigneti in viola, oliveti in giallo, frutteti in blu). In arancione è evidenziato il comprensorio del Fucino.

Figura 1 - principali aree non idonee individuate dalla LR 8/2025

L’iter procedurale

In cosa consiste effettivamente la semplificazione procedurale prevista per le aree idonee? Le semplificazioni dell’art. 22 del D. Lgs. 199/2021 prevedono il parere paesaggistico non vincolante (per le aree che ne sono soggette) e la riduzione di 1/3 dei tempi procedurali per gli impianti soggetti a Autorizzazione Unica, estesa anche alle opere di connessione. Le tipologie di procedure autorizzative previste per un progetto FER collocato in area idonea sono:

  • Attività edilizia libera o semplificata: per molte installazioni FV su edifici/strutture che rispettano precise condizioni tecniche (integrazione, assenza di volumetrie, rispetto di vincoli e norme di sicurezza);
  • PAS – Procedura Abilitativa Semplificata: per impianti di taglia piccola-media e per FV su strutture o impianti FER sotto determinate soglie di potenza (che variano per tecnologia/localizzazione);
  • AU – Autorizzazione Unica (può sfociare in PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale): per impianti medio-grandi o connessioni rilevanti.

Fuori dalle aree idonee, restano gli strumenti ordinari: il parere paesaggistico torna ad essere vincolante, e in nessun caso si applicano i regimi semplificati e le tempistiche ridotte.

Stato di avanzamento: obiettivo e gap dell’Abruzzo

Secondo il focus Legambiente (Legambiente, Scacco Matto alle Rinnovabili), l'Abruzzo ad oggi, considerando le installazioni realizzate dal 2021 ad agosto 2025, ha realizzato 472 MW, pari al 22,6% dell’obiettivo finale. Per recuperare, occorre passare da una media storica di circa 91,5 MW/anno a circa 309 MW/anno. Comunque, per raggiungere l’obiettivo intermedio fissato al 31 dicembre 2025, pari a 640 MW aggiuntivi rispetto al 2020, l’Abruzzo dovrebbe installare entro la fine dell’anno 168 MW.

Figura 2 - andamento annuale MW installati (Fonte: Legambiente)

Secondo il rapporto dell’Ufficio di Statistica regionale (Energia in Abruzzo 2024), in Abruzzo nel 2021 risultavano 75 impianti idroelettrici (1.023 MW), 43 eolici (268,3 MW), 24.200 fotovoltaici (774 MW) e 34 a bioenergie (30,7 MW).

Tipologia impianti
(anno 2021)
N. impianti
(anno 2021)
Potenza impianti
(anno 2021)
Idroelettrico751.023,0 MW
Eolico43268,3 MW
Fotovoltaico24.200774 MW
Bioenergie3430,7 MW
Tabella 1 - tipologia, numero e potenza impianti nel 2021

Per quanto riguarda il settore fotovoltaico, secondo i Rapporti GSE (Solare fotovoltaico 2022, Solare fotovoltaico 2023 e Solare fotovoltaico 2024), in Abruzzo la potenza installata risulta essere 771 MW nel 2021, 841 MW nel 2022, 972 MW nel 2023 e 1.115 MW nel 2024.

AnnoPotenza FV a fine annoΔ MW
2021771 MW-
2022841 MW+67
2023972 MW+132
20241.115 MW+142
Tabella 2 - potenza degli impianti FV dal 2021 al 2024

Nel 2024 il fotovoltaico è cresciuto del 21% rispetto al 2023 nel numero di impianti e del 15% nella potenza installata, ma la taglia media degli impianti è scesa da 25 a 24 kW, segnalando che la potenza è rappresentata prevalentemente dai piccoli sistemi su tetto.

Osservazioni e prospettive

In Abruzzo una quota ampia del territorio ricade nelle categorie che la legge regionale qualifica come non idonee: le aree protette occupano circa il 36%, le superfici forestali si attestano fra il 40 e il 45% (molte nelle aree protette) mentre le colture permanenti e il comprensorio del Fucino coprono intorno all’8%; l’unione di queste aree copre comunque più di metà della regione.

L'Abruzzo ha finalmente recepito le indicazioni nazionali e stabilito una chiarezza procedurale, questa scelta però non è accompagnata da valutazioni tecniche che distinguano fra tecnologie e contesti, a partire dall’agrivoltaico, né da una verifica delle aree idonee effettivamente disponibili, o della presunta potenza installabile. In assenza di questi dati, sarebbe forse stato opportuno prevedere alcuni margini di valutazione, nei casi in cui l’applicazione rigida delle aree idonee/non idonee rischi di escludere soluzioni potenzialmente compatibili.

Manca infine l’infrastruttura conoscitiva: una cartografia ufficiale e aggiornata ridurrebbe i tempi istruttori, limiterebbe le interpretazioni e consentirebbe verifiche oggettive sulla coerenza tra spazio disponibile e traguardi da raggiungere.

Scritto da Irene Petrucci

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